Appalti. Sotto la minaccia del licenziamento non ci sono salute e sicurezza

Come è possibile una salvaguardia effettiva quando a ogni cambio di appalto si rischia il posto di lavoro? Le normative esistono ma quasi sempre solo sulla carta. La realtà dimostra che l’anello debole della catena produttiva è sempre più a rischio.


Appalti. Sotto la minaccia del licenziamento non ci sono salute e sicurezza

Appalti e subappalti sono ambiti produttivi nei quali le tutele reali risultano sempre più deboli. Parliamo di una forza lavoro contrattualmente e esistenzialmente precaria, ricattabile, spesso con basso livello di istruzione e scarsa consapevolezza dei propri diritti, dentro rapporti di forza sfavorevoli, soprattutto ora che sono stati ripristinati i licenziamenti collettivi. Le clausole sociali nei cambi di appalto, per quanto previste dai contratti nazionali e dalle normative vigenti, sono sovente aggirate in nome dell’autonomia di impresa e di quell’invisibile ricatto che spinge spesso all’autoriduzione di ore per scongiurare il licenziamento di qualche collega. Le tutele reali non esistono e a ogni cambio di appalto il rischio di perdere ore, salario e contributi previdenziali è dietro l’angolo.

Quando i rapporti di forza sono particolarmente sfavorevoli, i costi legati alla salvaguardia di salute e sicurezza, come la prevenzione dello stress, diventano una sorta di lusso o comunque elementi del tutto secondari, indegni di attenzioni e di regole rigorose.

In Italia il Testo Unico sulla sicurezza è arrivato nel 2008, dopo oltre 20 anni dalla fatidica legge 626. Parliamo di normative che hanno subito decine di revisioni per alleggerire le responsabilità dei datori di lavoro. Il potere delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls) si è assottigliato nel corso del tempo e queste figure sono state abbandonate al loro destino dal sindacato rappresentativo, relegate al ruolo di mera collaborazione con le figure aziendali dentro quella filiera della sicurezza che alla fine gioca solo a favore dei padroni, pubblici o privati che siano.

Le direttive europee nel settore della salute e sicurezza sul lavoro in teoria esisterebbero per favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti, ma è proprio questa partecipazione a non essere presa in considerazione tanto dal committente quanto dall’appaltatore. Nel corso degli anni, nella nostra attività sindacale, ci siamo imbattuti in decine di appalti che riservavano ben poca attenzione alla tutela della salute: non esistevano spogliatoi in locali idonei; talvolta erano assenti i dispositivi di protezione individuale o erano del tutto insufficienti, ereditati da precedenti appalti. Ci siamo imbattuti in situazioni paradossali con lavoratrici costrette ad acquistare di tasca propria gli strumenti di lavoro. Immaginiamoci allora come sia possibile affrontare, in certi contesti, le problematiche della salute e sicurezza o ridurre i carichi di lavoro per prevenire infortuni e malattie professionali.

Anche se non hanno ripristinato gli appalti al massimo ribasso si è allargato al 50% il subappalto che di solito registra salari più bassi e scarsa attenzione riservata alle normative di sicurezza. Si registrano l’aumento dei ritmi e dei carichi e degli orari, il diffondersi della precarietà, delle esternalizzazioni, oltre a sistemi di controllo, spesso imposti dall’appaltatore, sui singoli dipendenti per verificarne i tempi effettivi di lavoro.

La forza lavoro in appalto è l’anello debole della catena produttiva. Immaginiamoci allora in quali condizioni operino i subappalti: i costi legati alla sicurezza vengono ridotti ai minimi termini e resi funzionali solo a scongiurare sanzioni da parte della Asl.

La ricattabilità delle lavoratrici avviene sia in contesti cooperativi che aziendali, eppure le responsabilità del datore di lavoro committente dovrebbero valere anche per gli appalti e i subappalti. Il datore di lavoro in teoria dovrebbe guardare non solo ai servizi a gestione diretta ma all’intero ciclo produttivo, soprattutto quando le attività in appalto risultino indispensabili per il processo lavorativo del committente.

Il datore di lavoro deve per prima cosa verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati; deve vigilare sull’appaltatore verificando il rispetto di tutte le normative vigenti. 

Ma quante volte questi controlli sono aggirati? Nella nostra esperienza abbiamo incontrato committenti guardinghi e interessati solo a verificare il rispetto dei capitolati e delle prestazioni esigibili. Non si guarda quasi mai a come materialmente avviene il lavoro negli appalti nascondendosi dietro all’autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore.

Il committente dovrebbe, in teoria, fornire informazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro. In realtà si limita a esigere le prestazioni previste dai capitolati di appalto estraniandosi dalla verifica puntuale dell’organizzazione lavorativa. È bene consigliare ogni singolo lavoratore o lavoratrice a prendere visione dei capitolati, esigendo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e dello stesso contratto di lavoro. Ma in pratica rivendicare questi diritti significa esporsi a facili ritorsioni nel silenzio assenso del committente. 

Il datore di lavoro committente dovrebbe, sempre in teoria, promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di salute e sicurezza con tutte le aziende in appalto ma la realtà dimostra che questo coordinamento non viene quasi mai preso in esame: si guarda solo alle prestazioni esigibili da capitolato agitando lo spettro delle penali sulla ditta inadempiente che a sua volta eserciterà un controllo maggiore, e asfissiante, sui propri dipendenti. In molti casi sono proprio i committenti a esigere orari di lavoro impossibili e penalizzanti per la forza lavoro degli appalti al fine di non ricorrere al documento di valutazione del rischio da interferenze fra dipendenti di imprese differenti. Per esempio nelle pulizie si ricorre a orari in piena notte per evitare incontri e interferenze con i/le dipendenti della committenza.

Resta, in ogni caso, ineludibile la responsabilità solidale del committente in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, anche se la realtà quotidiana dimostra come proprio i Rls del committente non prendano in considerazione le condizioni di salute e sicurezza negli appalti cedendo all’invito datoriale di astenersi dal considerare una forza lavoro alle dipendenze di altri datori.

Non solo urge rivedere il ruolo e la funzione dei Rls, non solo serve il reato di omicidio sul lavoro; è necessario prendere in esame il fatto che proprio nella catena degli appalti e dei subappalti salute e sicurezza siano sempre più a rischio e necessitino di figure sindacali che travalichino il loro ruolo aziendale guardando in sostanza alle condizioni in cui si lavora nell’intera unità produttiva senza alcuna distinzione tra committente e appaltatore.

11/06/2021 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.

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L'Autore

Federico Giusti

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La città futura

“Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.”

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